La libertà di stabilimento e la libera prestazione di servizi (parte seconda): libera prestazione di servizi e normativa indistintamente applicabile

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LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI (artt. 56 e 57 TFUE)

Il prestatore può esercitare a titolo temporaneo la sua attività in uno Stato ospite, fornendola alle stesse condizioni imposte dallo Stato ai suoi cittadini.

Diritto di esercizio temporaneo:
E’ fatto divieto delle c.d. clausole di stabilimento, cioè riservare l’esercizio di alcune attività ai soli soggetti con residenza o stabiliti sul territorio dello Stato.
Tali clausole sono però ammesso se si dimostra la loro funzione di tutela di un interesse generale e la loro indispensabilità a tale fine.

Principio del trattamento nazionale:
Le condizioni di esercizio siano le stesse che lo Stato applica ai propri cittadini.
E’ fatto divieto dunque sia di discriminazioni dirette quanto di quelle indirette.
Tuttavia le discriminazioni indirette sono giustificabili se basate su considerazioni non discriminatorie e proporzionali al raggiungimento di uno scopo legittimo.

 

NORMATIVA INDISTINTAMENTE APPLICABILE

a) Libera prestazione servizi:
La normativa indistantamente applicabile è quella che viene applicata sia ai soggetti nazionali che a quelli stabiliti.
Come si spiegava parlando di differenze tra stabilimento e prestazione di servizi, il prestatore di servizi è di solito sottoposto alla sola disciplina dello Stato di provenienza, a differenza dello stabilito al quale si applica la disciplina dello Stato di stabilimento.

Tuttavia la normativa indistintamente applicabile (dello Stato ospite) può essere estesa anche al prestare di servizi non stabilito, se supera i requisiti del c.d. Test Webb:
– si applica in modo non discriminatorio;
– è giustificata da motivi imperativi di interesse pubblico;
– è idonea e proporzionale al raggiungimento dello scopo;
– l’interesse generale che vuole proteggere non è tutelato dalle norme dello Stato d’origine;

Lo scopo della presenza di tale test, in particolare dell’ultimo requisito, è quella di evitare la doppia imposizione normativa per il prestatore, cioè di esser sottoposto contemporaneamente agli obblighi sia della normativa dello Stato d’origine che di quello della prestazione, con un risultato finale oneroso e svantaggioso, di fatto limitativo della libertà di circolazione dei servizi (similiare nello scopo dunque al principio del mutuo riconoscimento in ambito di circolazione merci).

b) Diritto di stabilimento:
Nel diritto di stabilimento esiste un test analogo sulla normativa indistintamente applicabile, detto test Gebhard, che tuttavia richiede anche la dimostrazione che tale normativa pregiudichi l’accesso al mercato agli operatori stabiliti.
Tale ulteriore requisito, che riduce di molto il campo di disapplicazione della normativa indistintamente applicabile per gli stabiliti, è spiegabile con l’impossibilità di trovarsi in una situazione di doppia imposizione.

 

DIRETTIVA SERVIZI (123/2006)

A) STABILIMENTO
Tale direttiva ha previsto che:
regimi di autorizzazione (cioè l’obbligo di ottenere una decisione formale per accedere all’attività);
requisiti (cioè qualsiasi obbligo, divieto o condizione all’accesso o esercizio di un’attività);
siano consentiti solo se non discriminatori, proporzionali e a tutela di un motivo imperativo di interesse generale.
Tale previsione è valida anche per le situazioni puramente interne.

B) LIBERA PRESTAZIONE DI SERVIZI
Gli Stati membri possono subordinare l’accesso e l’esercizio al libero prestatore di servizi a determinati requisiti solo se:
– per considerazioni non discriminatorie;
– a tutela di ordine pubblico, pubblica sicurezza, sanità pubblica, protezione dell’ambiente;
– i provvedimenti siano necessari a tale fine;
– i provvedimenti siano proporzionati;
Tale previsione non si applica invece alle situazioni puramente interne.

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